Clausole di contratto
Si approvano esplicitamente ai sensi dell’art. 1341 comma 2 codice civile le seguenti clausole:
- Articolo 2 comma 6 (esclusione di responsabilità per rapporti che si instaurano tra gli Utenti e i singoli Organizzatori),
comma 7 (esclusione di responsabilità per i contenuti dei siti raggiungibili tramite link ) e
comma 8 (diritto di rifiutare o cancellare Registrazioni); Articolo 3 comma 19 (esclusione di responsabilità);
- Articolo 4 comma 4 (Rifiuto e cancellazione Prenotazioni), 9 (responsabilità dell’Utente verso gli Organizzatori) e 10 (facoltà di cancellazione Prenotazioni e Registrazione in caso di inadempienze agli obblighi assunti con la Prenotazione);
- Articolo 5 comma 2 (facoltà dell’Organizzatore);
- Articolo 6 (Eventi rinviati, modificati o annullati);
- Articolo 7 (Legge che regola il rapporto e Foro competente).